Divergenze teoriche e difficoltà pratiche in sede di applicazione dell’aggravante dei “futili motivi”, in particolare in caso di reati c.d. culturalmente motivati

Autori

  • Fabio Basile

DOI:

https://doi.org/10.13130/1971-8543/4085

Parole chiave:

Tutela penale

Abstract

Per la cortesia dell'Autore si pubblica il testo - non sottoposto a valutazione - che riproduce, con alcune lievi modifiche, un contributo pubblicato su Giurisprudenza italiana, aprile 2014, p. 980 ss.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. I futili motivi: dalla definizione di “futilità” ... alla ricerca del parametro di valutazione della “futilità” - 3. I c.d. elementi normativi della fattispecie penale - 4. L’orientamento tradizionale “generalizzante”. - 5. Il più recente orientamento “individualizzante” - 6. Perché preferire l’orientamento “individualizzante” - 7. La soluzione adottata nel caso di specie - 8. Futili motivi e reati culturalmente motivati - Appendice.

 Abstract:

La sentenza in esame – pur valutando la futilità dei motivi sulla scorta di un parametro vago e indeterminato quale il “comune modo di sentire”, di ben difficile individuazione in una società culturalmente non (più) omogenea – giunge a una conclusione nella sostanza condivisibile: motivi ad agire connessi all’onore familiare e alla fede religiosa, per quanto nient’affatto condivisibili, non possono essere ritenuti a tal punto lievi, banali e sproporzionati rispetto al fatto commesso da meritare l’aumento di pena previsto dall’art. 61 n. 1 c.p.

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