"A chiare lettere" - Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo. Editoriale settembre 2009

Autori

  • Giuseppe Casuscelli

DOI:

https://doi.org/10.13130/1971-8543/815

Parole chiave:

Editoriale

Abstract

È sufficiente avere una qualche elementare conoscenza del diritto, senza dovere essere esperti cultori del diritto ecclesiastico e del diritto costituzionale, per sapere che il diritto di libertà religiosa appartiene al novero dei diritti inviolabili della persona, e che il diritto di erigere edifici di culto ne è peculiare elemento costitutivo, che appartiene al suo nucleo fondante. Chiese, sinagoghe, moschee, pagode, templi, edifici sacri di ogni genere sono il luogo deputato ed insieme privilegiato per l’esercizio del culto: ogni comunità religiosa deve godere di un’uguale libertà nella loro costruzione e gestione, ed ogni singolo fedele può esercitare liberamente il diritto di compiervi, in forma individuale o associata, i riti propri del suo credo.  

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Pubblicato

2011-02-26

Fascicolo

Sezione

Editoriale