La Corte di Cassazione ha statuito che:
non è ammissibile l’azione autonoma di mero accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte, trattandosi di qualità fattuale del bene priva di autonoma tutela giuridica, salvo che l’accertamento sia strumentale a diritti già sorti (ad. es. risoluzione, annullamento, risarcimento). Non può essere imposto ad una Fondazione d’artista, quale ente privato, l’obbligo di inserire l’opera in un catalogo o archivio, costituendo ciò espressione di un giudizio critico incoercibile, tutelato dall’art. 21 Cost.
Esiste nel nostro ordinamento un diritto assoluto all’autenticità di un’opera d’arte,1 tutelabile erga omnes, al di fuori, quindi, di un rapporto obbligatorio in cui si denunci un inadempimento o un illecito, con una azione di mero accertamento?
Alla domanda sopra riportata ha dato risposta la Corte di Cassazione, sez. I con l’ordinanza resa il 9 febbraio 2025. La questione, sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, ruota attorno alla possibilità, da parte del proprietario di un’opera d’arte, di adire il giudice civile per ottenere una pronuncia che riconosca giudizialmente l’autenticità dell’opera, nonché l’obbligo, per un ente privato (nella fattispecie una Fondazione dedicata alla tutela dell’artista), di procedere all’inserimento dell’opera in un catalogo ufficiale. Nel caso in questione la Fondazione ha promosso un’azione giudiziale finalizzata ad ottenere l’accertamento della paternità dell’opera e la conseguente catalogazione. Sia il Tribunale di Milano che la Corte d’Appello avevano accolto le pretese del collezionista. In particolare, i giudici avevano riconosciuto l’idoneità delle prove raccolte a fondare l’attribuzione dell’opera al maestro, e ritenuto che l’inserimento dell’opera nel catalogo della Fondazione rispondesse a un interesse non soltanto privato, ma anche culturale e collettivo. La Corte di Cassazione ha cassato integralmente la sentenza d’appello, fondano la propria decisione su due motivi principali. Anzitutto, ha rilevato l’inammissibilità dell’azione di mero accertamento in assenza di un interesse giuridicamente rilevante e attuale, in conformità all’art. 100 c.p.c.2 Secondo la Corte, il collezionista non aveva subito alcuna lesione al proprio diritto di proprietà – pienamente riconosciuto – né risultava legittimato ad agire in nome del diritto morale dell’autore,3 che spetta ai soggetti indicati dagli artt. 20 e 23 della legge sul diritto d’autore.4 L’azione proposta, pertanto, perseguiva un interesse meramente economico e potenzialmente speculativo, non tutelabile sul piano giuridico. In secondo luogo, la Corte ha censurato l’ordine imposto alla Fondazione di inserire l’opera nel proprio catalogo.5 Una tale imposizione, secondo i giudici di legittimità, si pone in contrasto con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost.6
L’inserimento in un catalogo d’artista costituisce, infatti, un’espressione critica e culturale, che non può essere imposta per via giudiziale, nemmeno in presenza di un accertamento giudiziario sull’autenticità dell’opera.7 La Corte ha quindi affermato che non esiste, nell’ordinamento italiano, un obbligo per un ente privato di pubblicare nei propri strumenti scientifici (cataloghi, archivi) un’opera che non ritenga autentica, a prescindere dall’esito di un eventuale giudizio.
7 Il giudizio di autenticità è un giudizio tecnico, che solo uno specialista è in grado di compiere, onde legittimamente il giudice si affida per il relativo accertamento al parere di un esperto.
In tal senso, l’azione giudiziale non può essere utilizzata per forzare l’autonomia valutativa degli enti deputati alla conservazione e valorizzazione dell’opera di un artista.
Il terzo motivo di ricorso – dichiarato assorbito – riguardava l’asserita violazione dell’art. 166 della legge sul diritto d’autore,8 norma che consente la pubblicazione del dispositivo della sentenza solo in caso di tutela dei diritti morali d’autore e nei limiti ivi previsti.9
8 Art. 166 legge 22 aprile 1941, n. 633: “Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente”.
9 Sulla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi si veda Cassano, G., e B. Tassone, cur. [CORSIVO Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale]. Giuffrè, 2022, 349 ss.
La Corte ha correttamente escluso l’applicabilità della norma alla fattispecie in esame, non essendo il collezionista legittimato a far valere i diritti morali sull’opera. La Suprema Corte, infatti, ha assunto a fondamento della suddetta statuizione la funzione giuridica dell’azione di accertamento, la quale consiste nel “reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l’esistenza o l’effettiva consistenza - non di una situazione di fatto ma - di un diritto soggettivo”.
La Cassazione ha dedotto che “non si può ritenere ammissibile azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d’arte, in relazione ad una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l’esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell’opera”. Applicando tale principio alla fattispecie in oggetto, la pronuncia in esame ha evidenziato che l’acquirente dell’opera d’arte, aveva domandato un mero accertamento relativo all’autenticità dell’opera, senza aver prospettato un pregiudizio attuale, bensì solo potenziale, ossia in ordine “all’eventuale decremento del valore della stessa connesso alla mancanza dell’accertamento richiesto (id est, di paternità dell’opera medesima)”.
La pronuncia della Cassazione offre lo spunto per alcune riflessioni di sistema. In primo luogo, viene riaffermato il principio secondo cui l’azione civile è ammissibile solo ove esista un diritto soggettivo10 concreto da proteggere, con esclusione di istanze a contenuto meramente dichiarativo o esplorativo.
10 Il diritto soggettivo è il potere, attribuito dalla legge a uno specifico soggetto, di far valere davanti al giudice un proprio interesse. Tale interesse viene riconosciuto prevalente su quelli delle altre persone da una norma già presente nell’ordinamento. Tale norma si chiama diritto oggettivo, perché è valida per tutti. Il diritto oggettivo è infatti l’insieme delle norme giuridiche in vigore, in un determinato momento storico, dallo Stato.
Il giudice non può essere chiamato a pronunciarsi su questioni che incidono solo in via indiretta sul valore economico di un bene, senza che sussista una lesione effettiva della posizione giuridica soggettiva del ricorrente.11
11 Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26050: “La pronuncia giudiziale non può sostituirsi al giudizio critico espresso da un soggetto privato, salvo che si tratti di un obbligo giuridicamente vincolante.”
In secondo luogo, si consolida l’orientamento volto a tutelare l’autonomia intellettuale degli enti culturali, quali le Fondazioni, i comitati scientifici o gli archivi d’artista.
La libertà critica, che trova fondamento nell’art. 21 della Costituzione,12 non può essere compressa da una pronuncia giurisdizionale che imponga il riconoscimento di autenticità di un’opera.13
12 Modugno F., “Libertà di manifestazione del pensiero e autonomia scientifica,” Rassegna di diritto pubblico, 2018, 89 ss.
13 V. anche Trib. Roma, 19 febbraio 2016, in AIDA, 2016, 621: “La catalogazione di un’opera non può essere imposta coattivamente, costituendo attività di natura valutativa e scientifica.”
Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione l’azione di accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto (e non meramente potenziale) e quindi all’attuazione di un interesse concreto e attuale. Va infatti evidenziato come la tutela della paternità dell’opera prevista dalla legge sul diritto d’autore riguarda solo il diritto di rivendicare la paternità in capo all’autore e, dopo la sua morte, ai familiari in base a quanto disposto dall’art. 20; nonché l’azione di accertamento e inibitoria in caso di falsa attribuzione in virtù del dettato dell’art. 156.14
14 Art. 156 legge 22 aprile 1941, n. 633: “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.
Secondo tale interpretazione, non può dunque ritenersi ammissibile un’azione di accertamento volta a tutelare l’opera d’arte in relazione a una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l’esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell’opera. Né può sostenersi che il pregiudizio concreto ed attuale afferisca all’istanza di pubblicazione del richiesto accertamento nel catalogo della Fondazione, trattandosi piuttosto di un mezzo diretto a valorizzare la proprietà dell’opera, collocandola in un mercato in cui gli acquirenti ricercano informazioni affidabili sul bene. Nel mercato dell’arte, inoltre, vi è una norma, l’art. 64 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004)15 che obbliga il professionista del settore a rilasciare all’acquirente documentazione sull’autenticità dell’opera o la sua probabile attribuzione o provenienza.
15 Art. 64 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004): “Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’ antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, delle opere medesime provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”.
Alla luce di tutto quanto sopra, si può dunque concludere che nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile con un’azione di mero accertamento erga omnes, indipendente dall’esistenza di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito.