La tutela costituzionale della vittima tra la supposta adeguatezza delle disposizioni vigenti e le istanze di modifica
DOI:
https://doi.org/10.54103/2531-6710/29414Parole chiave:
Keywords: Victims, Constitution, Legislative initiatives, ProtectionAbstract
Il termine “violenza” è concettualmente (e, per certi versi, anche etimologicamente) contiguo al concetto di violazione di un precetto normativo.
Quando un’azione lesiva o potenzialmente tale viene considerata giuridicamente ammessa non viene definita (se non in maniera atecnica) “violenza legittima” ma altri sintagmi (uso legittimo della forza, legittima difesa, ecc.).
La violenza non è mai legittima e “produce” vittime le quali, oltre a patire gli effetti materiali della violenza (più o meno fisiche, più o meno durature, più o meno guaribili) subiscono gli effetti collaterali connessi allo svolgimento delle dinamiche processuali.
La condizione di vittima sicuramente rientra tra quegli ostacoli di ordine sociale che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” e che la Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere.
La tutela impressa all’ordinamento dall’art. 3 (e dagli altri articoli costituzionali attinenti) è stata ritenuta per anni più che sufficiente tanto da non determinare iniziative legislative di modifica o integrazioni fino al 2005
Da quell’anno vi è stato un susseguirsi di iniziative legislative volte a dare una autonoma, declinata rilevanza costituzionale alla vittima.
L’analisi dei disegni di legge, delle dinamiche parlamentari e della dimensione degli interventi modificativi proposti rileva come la crescente esigenza di tutela avvertita da parte della popolazioni abbia, a seconda dei casi, generato contrapposizioni politiche che hanno fermato sul nascere, o, al contrario, abbia dato vita a mere “iniziative manifesto” che non sono andate oltre la presentazione.
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