Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili

Autori

  • Nicola Bartone

DOI:

https://doi.org/10.13130/1971-8543/1132

Parole chiave:

Matrimonio

Abstract

Sommario: A) I cinque principi-pilastro enunciati dalle Sezioni Unite Civili della
Corte Italiana di Cassazione per la delibabilità o melius per la non delibabilità delle
sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale - B) Il principio di diritto della
delibabilità anche in caso di incompatibilità relativa e la sua apparente apertura alle
sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle dell’Unione Europea - C) Il caso specifico
(dolo) e l’errore soggettivo non delibabile. Il vulnus all’art. 7 della Costituzione
Italiana - D) Il potere dato alla Corte Italiana di Appello di dare una diversa
qualificazione alla fattispecie di nullità matrimoniale secondo il contenuto della
norma civile italiana e secondo il parametro di interpretazione della giurisprudenza
civile. Tassativi e oggettivi i vizi del consenso contenuti nell’art. 122 codice civile
italiano - E) Il distinguo tra incompatibilità assolute e incompatibilità relative con
l’ordine pubblico interno italiano e l’apparente apertura per le sentenze
ecclesiastiche rispetto a quelle statuali dell’UE - F) L’errore-vizio delibabile solo se
su qualità oggettiva-permanente-tassativa secondo il parametro della coscienza
sociale comune - G) Il principio di diritto originato dal principio del matrimoniosolidarietà
e dalla supremazia di una indefinita coscienza sociale comune inficia il
regime matrimoniale concordatario e il comune sentire del cittadino cattolico,
positivizzato nell’ordinamento canonico. Il vulnus agli artt. 7 e 24 della Carta
Costituzionale.

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Pubblicato

2011-05-13

Fascicolo

Sezione

Articoli