Die sachenrechtliche Konzeption des Darlehens im römischen und griechischen Recht

Zwischen „wirtschaftlichem Eigentum“ und „Surrogationsprinzip“

Autori

  • Philipp Scheibelreiter

DOI:

https://doi.org/10.13130/1128-8221/16531

Abstract

Nelle fonti di diritto romano classico aes alienum generalmente si trova con il significato di “debito”, concretamente in particolare per debiti che risultano dal ricorso al credito. Equiparare aes alienum con “ciò che dobbiamo ad altri” in D. 50.16.213, Ulp. reg. 1 forse rivela il tentativo di Ulpiano di spiegare un'espressione tramandata e incomprensibile ma di uso frequente. Nell'ottica del diritto reale l'interpretazione di aes alienum/denaro “altrui” nel senso di debito, aes suum/“denaro proprio” nel senso di credito appare fuorviante. Così si è ipotizzato che aes alienum sia un'espressione della prima fase del diritto romano, da intendersi alla lettera. Si puó osservare un'analogia anche nel diritto greco, dove si trova il cosiddetto principio di surrogazione. Il saggio intenta di seguire le tracce di questo principio nell’diritto romano e greco.

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Pubblicato

2022-08-02

Come citare

Scheibelreiter, P. (2022). Die sachenrechtliche Konzeption des Darlehens im römischen und griechischen Recht: Zwischen „wirtschaftlichem Eigentum“ und „Surrogationsprinzip“. Dike - Rivista Di Storia Del Diritto Greco Ed Ellenistico, 23, 43–81. https://doi.org/10.13130/1128-8221/16531

Fascicolo

Sezione

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