O direito processual na Gortina do século V a.C.
o juiz e a prova
DOI:
https://doi.org/10.54103/1128-8221/18638Abstract
In questo lavoro vengono analizzati i poteri del giudice in materia di accertamento dei fatti e di individuazione delle norme applicabili al caso nella Gortina del V secolo a.C. Nel codice di Gortina (IC IV 72) si distinguono due modalità di giudizio: in base alla norma contenuta in col. XI 26-31 il giudice decide o in base a prove legali (δικάδδεν) o dopo aver prestato giuramento (όμνύντα κρίνεν). Alcuni autori ritengono che in quest'ultimo caso il giudice potesse disporre l’assunzione d’ufficio di mezzi di prova per decidere la causa. Altri lo escludono categoricamente. Mi pare corretto quest'ultimo modo di pensare, dato che δικάδδεν e όμνύντα κρίνεν prescrivono modalità di giudizio relative alla fase finale del processo. Per quanto riguarda in particolare le norme che disciplinano il caso concreto, il dikastas gortinio deve stabilire la legge applicabile senza basarsi solo sulle allegazioni delle parti riguardo al contenuto sostanziale della legge. Per quanto riguarda la questione di fatto, il giudice aveva un ruolo passivo nell’accertamento dei fatti e poneva a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle parti. Tuttavia, l’utilizzazione della conoscenza personale dei fatti da parte del dikastas gortinio non può essere completamente esclusa. In ogni caso il giudice che avesse conoscenza privata dei fatti controversi non sarebbe stato imparziale; di conseguenza, avrebbe dovuto essere chiamato solo come testimone, cosa che probabilmente non succedeva a Gortina.
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