Das Handeln von Dritten im athenischen Darlehensrecht des 4. Jahrhunderts v. Chr.

Autori

  • Astrid Dössel

DOI:

https://doi.org/10.13130/1128-8221/16125

Abstract

L’articolo intende riconsiderare il discusso problema se in diritto greco, in particolare nell’Atene del IV secolo, un contratto di mutuo poteva essere stipulato da una terza persona in rappresentanza di una delle parti. Un’analisi approfondita delle fonti più significative mostra che il contratto ateniese di mutuo veniva in essere attraverso la consegna della somma mutuata. Anche nel caso in cui la somma fosse stata data o ricevuta tramite un terzo (cittadino, straniero o schiavo), la persona a cui apparteneva il patrimonio, da cui la somma veniva sottratta o a cui favore il versamento era effettuato, risultava contrattualmente vincolata. Per i terzi di condizione libera si partiva dal presupposto o che essi avessero un potere di disposizione sul patrimonio da cui ricavare la somma, quasi in veste di amministratori, e che ciò fosse noto alla controparte; oppure che essi avessero ottenuto una specifica autorizzazione per concludere il contratto. Per quanto riguarda gli schiavi, essi, in quanto parte del patrimonio del padrone, agivano in nome e per conto di lui.

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Pubblicato

2022-08-02

Fascicolo

Sezione

Articoli