Bābēl
Parole chiave:
Concilio di Trento; naturalis; ratio; figurato; mousikéAbstract
Il presente contributo si propone di analizzare il can. XII della XXIV sessione
del Concilio di Trento, approvato l'11 novembre 1563. Si tratta di una norma
di particolare importanza per la musica sacra non solo perché prescrive che
nel canto le parole siano dette «distincte devoteque», ma soprattutto perché,
attraverso una delega legislativa attributiva di competenza, individua nei sinodi
provinciali gli organi deputati a emanare nuovi atti normativi in materia.
Il principio di territorialità è mitigato dal richiamo espresso alla consuetudine.
Ci si chiede: è riscontrabile nella musica una naturalis ratio? Nel tentativo di
offrire delle risposte l'autore prende a riferimento due momenti caratterizzanti
il fenomeno musicale: l'originaria doppiezza iscritta nel vocabolo greco mousiké
e il diritto della Chiesa di Roma, in particolar modo il diritto naturale.
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