Arnaldo Biscardi e il diritto greco. Osservazioni in margine alla funzione giurisdizionale dei tribunali ateniesi, tra gnome dikaiotate ed epieikeia
Articolo sottoposto a procedimento di peer-review
DOI:
https://doi.org/10.54103/2464-8914/21920Parole chiave:
Stato di diritto, Processo ateniese, tribunali ateniesi, Interpretazione della legge, diritto grecoAbstract
In un articolo del 1970 Arnaldo Biscardi si sofferma su una controversa clausola del giuramento pronunciato dai giudici popolari di Atene prima della loro presa di servizio, clausola con la quale si impegnano a giudicare sulla base della γνώμη δικαιοτάτη, l’«opinione più giusta». Egli giunge alla conclusione che la γνώμη δικαιοτάτη non è un mezzo per aggirare la legge in nome dell’equità, come pure sostenuto da parte della dottrina; è, invece, lo strumento di cui ogni giudice deve avvalersi per cogliere il significato autentico della legge e l’intento del suo proponente. Gli studi più recenti e solidi svolti sul processo attico partono dagli assunti di Biscardi per confermare che l’esito di un processo nei tribunali ateniesi era conseguenza di una applicazione rigorosa della legge in forza della sua interpretazione più giusta.
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