La lunga vita del giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste
DOI:
https://doi.org/10.54103/2464-8914/27618Parole chiave:
Trieste, Borsa mercantile, storia dell’arbitrato, diritto processuale civile italiano e austriacoAbstract
L’articolo 1 del regio decreto n. 2325 del 1928 (Disposizioni per l’unificazione legislativa nei territori annessi al Regno) stabiliva che a partire dal 1 luglio 1929 dovessero entrare in vigore nei territori della vecchia monarchia austriaca annessi dal Regno d’Italia i codici italiani del diritto civile, commerciale e di procedura civile. Il successivo articolo 4 precisava, però, che «Fino a nuova disposizione l’ordinamento della Borsa Merci di Trieste continua a essere regolato dalle norme attuali ed è altresì mantenuto il giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste», perché il governo italiano prese atto di quanto fosse più conveniente conservare, anziché abrogare, le disposizioni speciali concernenti tale particolare tipologia di arbitrato commerciale. Di conseguenza, con l’approvazione del successivo decreto ministeriale del 21 giugno 1929 entrarono in vigore le nuove Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste, che recepirono nell’ordinamento italiano le vecchie disposizioni austriache contenute nello Statuto della Borsa di Trieste del 1912 concernenti lo svolgimento dei «giudizi arbitramentali», in modo da coordinarne il dettato con quello delle altre leggi italiane. Il modello asburgico così adattato alla realtà italiana dimostrò di essere particolarmente resiliente, visto che non fu abbandonato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile del 1942, né tanto meno dopo la fine del fascismo e la nascita della Repubblica.
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