Il collegio dei probiviri tra giurisdizione speciale e organo di conciliazione negli atti parlamentari (1883-1893)
DOI:
https://doi.org/10.13130/2464-8914/12572Parole chiave:
probiviri, principio di unità della giurisdizione, giudice speciale, conciliatore, lavori parlamentariAbstract
Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Negli intenti del legislatore italiano, la legge doveva inserirsi nel più ampio quadro della “legislazione sociale”, quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori. L’esame dei lavori parlamentari fa emergere resistenze e perplessità in ordine agli istituendi collegi, principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. A fianco di coloro che avversavano tout court l’istituto, per timore che andasse a introdurre un giudice eccezionale, si alternavano le posizioni di coloro che auspicavano una magistratura di mera conciliazione nonché di coloro che, più radicali, sollecitavano una magistratura con competenza tecnica e di equità, che andasse a colmare il vuoto rappresentato dall’assenza di una legislazione regolatrice dei rapporti di lavoro. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla natura dell’organo, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.
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