Eccessiva durata del processo e responsabilità disciplinare dei magistrati: il ritardo nel deposito dei provvedimenti fra storia e attualità
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https://doi.org/10.54103/2464-8914/16896Parole chiave:
eccessiva durata dei processi; responsabilità disciplinare dei magistrati; ritardo nel deposito dei provvedimenti; Suprema corte disciplinare; Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; Corte di cassazioneAbstract
Il tema dell’eccessiva durata dei processi e delle sue conseguenze pregiudizievoli sull’effettività della tutela giudiziaria rappresenta, da sempre, uno dei principali nodi del rapporto tra giustizia e opinione pubblica.
Sin dall’unificazione italiana, la questione è stata affrontata per lo più sul piano delle riforme del processo e dell’ordinamento giudiziario, senza, tuttavia, la predisposizione di adeguati interventi in grado di incidere sull’organizzazione delle strutture e del personale. Se soltanto di recente il nostro ordinamento ha approntato strumenti di tutela diretta al principio della ragionevole durata del processo, formalizzato nell’art. 111 Cost., la responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardo nel deposito dei provvedimenti ha rappresentato, sin dall’inizio del Novecento, uno degli strumenti principali non solo per reprimere gli episodi più gravi (oggi determinanti addirittura un danno erariale da disservizio), ma anche per restituire credibilità alla funzione giudiziaria, nell’ambito delle complesse dinamiche relative al rapporto tra magistratura e società.
Lo studio mira a valutare se, in assenza di idonei strumenti normativi volti ad evitare o quantomeno a contenere il fenomeno della lunghezza dei procedimenti, gli interventi della giurisprudenza, prima, della Suprema corte disciplinare e, dopo, della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, chiamate a sanzionare gli illeciti dei singoli magistrati, siano stati in grado, nella difficoltà di trovare un equilibrio tra standard di rendimento e carichi esigibili, di rispondere in maniera soddisfacente al contenimento dei tempi del processo e alla riduzione dell'arretrato, obiettivi tra i principali del PNRR.
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