La cura nel tempo che resta. Il consenso informato nelle scelte finali della vita
DOI:
https://doi.org/10.54103/1971-8543/32527Parole chiave:
consenso informato, scelte di fine vita, rifiuto cure, dimensione spirituale cure, capacità di agire del malato, incapacità del malatoAbstract
La legge n. 219 del 2017 ha riconosciuto al malato di avvalersi delle cure indicate dal medico per la sua patologia, di rinunciare, in tutto o in parte, a esse o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato anche ove dalla revoca discenda l’interruzione del trattamento. Tra i medicamenti che l’infermo può declinare o interrompere si collocano anche quelli necessari alla sua stessa sopravvivenza come la nutrizione e l’idratazione artificiale. Sotto tale profilo, la legge sul consenso informato rappresenta un punto di riferimento fondamentale anche per le decisioni di fine vita. Si tratta del diritto all’autodeterminazione del malato anche nell’ultimo tratto della sua esistenza. Un diritto strettamente legato al diritto alla salute e al diritto al consenso informato da un filo invisibile che esalta il valore della dignità umana e impone di accertare quali sono i requisiti, le modalità e le condizioni per esprimere un valido consenso nelle scelte di fine vita.
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