Segmenti di un profilo introduttivo del principio d’eguaglianza
DOI:
https://doi.org/10.13130/2239-5474/1458Parole chiave:
Eguaglianza, Eguaglianza sostanziale, Parità uomo donna, Religioni, Immunità parlamentare, Omosessualità, Impiego pubblico e privato, Principi supremi ordinamentoAbstract
Premessi brevi cenni storici sulla formulazione del principio d’eguaglianza, con particolare riferimento alle Costituzioni della Rivoluzione francese, l’A. esamina alcune questioni affrontate dalla Corte costituzionale italiana in relazione all’art. 3 Cost.: dalla parità di trattamento tra uomo e donna, all’eguaglianza delle religioni rispetto alla legge, all’illegittimità di alcuni privilegi per categorie di persone (es.: immunità per parlamentari e ministri). Si sofferma, inoltre, su alcuni nuovi profili (es.: il riconoscimento delle relazioni omosessuali), anche alla luce del cosiddetto principio d’eguaglianza sostanziale, sancito dal secondo comma dell’art. 3 Cost., e della centralità della persona, sancito dall’art. 2 Cost.Dowloads
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